L’Agenzia delle Entrate ha decretato: non essendo eseguite totalmente dagli artisti, ma intervenendo il processo meccanico e la modellazione in 3D, gli oggetti stampati con la tecnica 3D non possono essere considerati opere d’arte.
E, di conseguenza, la loro vendita segue l’aliquota IVA ordinaria al 22% e non quella agevolata al 10%.
Le opere d’arte rientranti nel regime agevolato restano quelle indicate alla lettera A della Tabella Allegata al D.L. n. 41/1995.